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La tutela delle vittime di tratta e grave sfruttamento: il sistema italiano

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La tratta di esseri umani si configura come un fenomeno particolarmente complesso, non solo per il suo carattere transnazionale, ma anche per le sue forti implicazioni con la criminalità organizzata. Questi fattori, uniti all’estrema vulnerabilità di coloro che hanno subìto il trafficking, rendono il suo contrasto una priorità della comunità internazionale e hanno fatto sì che anche il legislatore italiano si dotasse di un sistema apposito per la tutela delle vittime. 

L’art. 3 del Protocollo addizionale sulla tratta fornisce la seguente definizione del fenomeno: “La tratta di persone indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o l’accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, dando oppure ricevendo somme di denaro o benefici al fine di ottenere il consenso di un soggetto che ha il controllo su un’altra persona, per fini di sfruttamento”. 

tratta

Non va dunque confuso con lo smuggling of migrants, nel quale il migrante ha un ruolo attivo, contattando in prima persona l’organizzazione che gestisce lo spostamento illegale di persone tra Paesi, senza subire alcuna forma di coercizione o inganno.

L’importanza di identificare e tutelare coloro che siano stati vittime di tratta è statuita già a livello internazionale, nell’ambito di importanti fonti, quali la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta (2005) o la Direttiva 2011/36/UE. 

In ottemperanza a questi obblighi, il sistema giuridico italiano prevede attualmente un sistema di identificazione e tutela delle vittime, implementato sia mediante la predisposizione di forme di permesso di soggiorno specifiche che attraverso l’esistenza di una rete territoriale multi-agenzia impegnata nel contrasto al fenomeno.

Le forme di tutela giuridica: il permesso di soggiorno ex art. 18 ed ex art. 22 D.Lgs. 286/98

Un primo strumento predisposto dal legislatore italiano è l’art. 18 D.Lgs. 286/98, rilasciabile in presenza di situazioni di violenza o grave sfruttamento, ove si ravvisi un pericolo grave, attuale e concreto in riferimento alle ipotesi di reato di cui all’art. 3 L. 75/78 o art 380 c.p.p.; tale permesso presuppone l’adesione dello straniero ad un programma di assistenza ed integrazione sociale, non richiede necessariamente la presentazione di denuncia o la cooperazione nel procedimento ed è rilasciabile su proposta del procuratore (percorso giudiziario) o su proposta dell’ente che attua il programma di protezione (percorso sociale). 

È bene quindi sottolineare che, nonostante le prassi delle Questure spesso sollevino interpretazioni di senso contrario, la lettera della norma e gli orientamenti giurisprudenziali in materia evidenziano la natura non premiale di questo istituto, che è finalizzato esclusivamente alla tutela delle vittime. 

In alternativa, è possibile richiedere un permesso di soggiorno ex art. 22 D.Lgs. 286/98, rilasciabile nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12 bis, su proposta o con il parere favorevole del procuratore, previa denuncia da parte dello straniero e cooperazione dello stesso nel relativo procedimento penale instaurato avverso il datore di lavoro. Alla necessarietà della denuncia fa da contrappeso la non obbligatorietà dell’adesione ad un programma di assistenza ed integrazione, presupposto invece indifferibile nei casi di cui all’art. 18.

Il ruolo delle Commissioni territoriali

In caso di domanda di protezione internazionale con procedura ancora in corso di definizione, è possibile che la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per le valutazioni di competenza, nel caso in cui abbia rilevato, in sede di istruttoria, fondati motivi di ritenere che il richiedente sia stato vittima dei delitti di cui all’art. 600 e 601 cp; in questo scenario, il ruolo dei funzionari delle Commissioni territoriali è estremamente delicato e di fondamentale importanza, al fine di garantire un’emersione precoce con relativo avvio tempestivo di misure di assistenza. Come già ampiamente sottolineato dalle Linee Guida UNHCR, indirizzate proprio alle CCTT e punto di riferimento in materia, bisogna considerare scenari plurimi: infatti, è possibile trovarsi davanti un richiedente coinvolto in una situazione di sfruttamento attuale, rispetto alla quale però non ha ancora maturato piena consapevolezza, ovvero un richiedente che si sia sottratto ad uno sfruttamento pregresso o che, pur non avendolo ancora subìto, sia nel concreto rischio di trovarsi in una situazione analoga in futuro.

In ciascuno di questi scenari, la delicatezza e competenza dell’intervento della Commissione territoriale, consistente dapprima nell’intercettare il bisogno e successivamente nel sensibilizzare l’utente ad aderire all’intervento del personale dell’ente anti tratta preposto, può essere determinante nella presa in carico dell’individuo vulnerabile.

Come già rilevato dalle stesse Linee Guida UNHCR, dato confermato dall’esperienza empirica degli operatori impegnati sul campo, l’identificazione delle vittime di tratta è soggetta a numerosi limiti, quasi sempre correlati al particolare stato psico-fisico di chi ha subìto questa peculiare situazione. A livello esemplificativo, si citano:

  • controllo da parte dei trafficanti
  • assoggettamento fisico e/o psicologico
  • timore di ritorsioni
  • mancanza di fiducia nelle autorità
  • scarsa consapevolezza in merito alle proprie condizioni
  • sentimento di riconoscenza nei confronti di chi ne ha favorito il percorso migratorio
  • sentimenti di senso di colpa e/o rimozione del vissuto derivante dal trauma

Per quanto riguarda le prospettive da un punto di vista strettamente giuridico, la competente CT valuterà in prima battuta la sussistenza dei presupposti per un eventuale riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria, accogliendo, pertanto, la domanda di protezione internazionale; in seconda battuta, la CT potrà rigettare la domanda di protezione internazionale, ma trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 18 D.Lgs. 286/1998 o di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ovviamente in presenza dei presupposti di legge richiesti per ciascuna di queste specifiche forme di soggiorno. In assenza di questi ultimi, infatti, la CT non potrà che limitarsi al rigetto della domanda, ferma restando l’opportunità per il richiedente di esperire ricorso con i mezzi giurisdizionali preposti.

La rete anti tratta italiana

Ad oggi, i dati statistici sulla diffusione del fenomeno in Italia riportano un quadro composito. Infatti, per quanto concerne la tratta a scopo di sfruttamento sessuale, le vittime sono prevalentemente donne provenienti da Paesi del continente africano (Nigeria, Costa d’Avorio, Ghana, Burkina Faso), nonché donne provenienti dall’Est Europa, dalla Cina e dal Sud America. 

Per quanto invece riguarda lo sfruttamento lavorativo o nell’ambito di attività illecite, le vittime sono prevalentemente giovani uomini soli o minori stranieri non accompagnati. 

Ai fini di una precoce identificazione delle vittime e della predisposizione di appositi piani di supporto, eseguibili tramite presa in carico territoriale ovvero mediante collocamento in strutture protette, sul territorio italiano è presente una rete capillare di enti anti tratta. Questi operano in un’ottica multi-agenzia, lavorando in sinergia ed a stretto contatto con gli enti istituzionali preposti, quali, a livello esemplificativo, Questure, Prefetture, Commissioni territoriali, squadre mobili e servizi sociali; nell’ambito dei programmi di assistenza ed emersione in questione, accanto all’eventuale accoglienza materiale è garantito un sostegno in relazione a tutte la macro-aree più rilevanti ai fini di un corretto reinserimento della vittima nella società, quali il sostegno alla regolarizzazione della posizione sul territorio, il supporto in ambito sanitario e/o psicologico, la formazione e l’inserimento lavorativo, lo svolgimento di attività laboratoriali e di socializzazione per prevenire l’isolamento.

In questo quadro composito, particolare importanza riveste lo strumento del referral, già precedentemente accennato, ossia quel meccanismo di rinvio operato dalla Commissione territoriale, che prevede la sospensione eventuale della procedura di asilo per permettere all’ente anti tratta di effettuare dei colloqui specialistici con il richiedente che abbia presentato indicatori del fenomeno.

In conclusione, l’identificazione rapida delle vittime di tratta e la predisposizione di una corretta presa in carico, finalizzata all’individuazione dei bisogni emergenti e al raggiungimento di obiettivi progettuali adeguati al singolo caso di specie, richiedono l’impegno di una pluralità di attori, nonché di una formazione specifica e costante degli operatori impegnati sul campo.  

Date le forti implicazioni con il fenomeno della criminalità organizzata, sia locale che transnazionale, e la grave violazione dei diritti umani che comporta, è bene che il contrasto al traffico di esseri umani rimanga una priorità politica e legislativa, mediante l’implementazione di progettualità specifiche e il rafforzamento dell’ottica multi-agenzia.

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